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Vendita Gas » Delibera 40/04 |
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Delibera 40/04ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST CONTATORE 1. PREMESSA La delibera
dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 40/04,
pubblicata sulla G.U. N.83 dell'8/4/04, si pone come principale obiettivo quello di accertare che l'impianto di utenza gas sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità. 2. ADEMPIMENTI PER IMPIANTI DI UTENZA NUOVICon decorrenza 01 aprile 2007, per ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo, il cliente finale dovrà far pervenire alla società di distribuzione:
Nel caso in cui la società di distribuzione riceva la documentazione di cui sopra sprovvista degli allegati tecnici obbligatori ed entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi non abbia ricevuto la documentazione completa
2.1 Chiarimenti in merito alla mancata attivazioneUna volta effettuato con esito positivo l’accertamento documentale se al momento dell’attivazione:
3. ADEMPIMENTI PER IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI E RIATTIVATI3.1 Impianti modificati o riattivatiA partire dal 01/04/2008 anche per gli impianti d’utenza riattivati o modificati si applica quanto previsto al precedente punto 2. 4. ADEMPIMENTI PER L'ATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO AI QUALI È STATA SOSPESA LA FORNITURA PER CAUSE PARTICOLARI.4.1 Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito dispersione di gasNel caso di attivazione di impianti d'utenza in servizio per i quali è stata sospesa la fornitura dal distributore per dispersione gas su impianto d'utenza il cliente finale dovrà fornire, all’atto della riattivazione:
4.2 Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito di richiesta delle autorità competentiQualora il distributore abbia sospeso la fornitura ad un impianto d'utenza in servizio a seguito di richiesta:
l’impianto d’utenza potrà essere riattivato solamente dietro disposizione di chi ne ha richiesto la sospensione. 5. IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIOLa società di distribuzione rinvia ad un successivo provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) la pubblicazione sul presente sito di modalità e tempistiche inerenti gli accertamenti documentali di impianti in servizio. 6. COPERTURA DEI COSTI PER LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTOCome previsto dalla Delibera 40/04 (art. 8) per le attività di accertamento è previsto l’addebito di un importo pari a:
Tali importi si applicano a seguito di richiesta al distributore di nuovi allacci o modifica di allacci esistenti. 7. ALLEGATI7.1 Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire dall’ 1 aprile 20077.2 Allegati obbligatori da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dall’ 1 aprile 20077.3 Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dall’ 1 aprile 20078. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONEIn ottemperanza a quanto previsto dagli Articoli 7 e 8 del DECRETO 22 gennaio 2008 – n. 37 – del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, il cliente che ha richiesto e ottenuto una nuova fornitura deve, entro 30 giorni dalla data di attivazione (corrispondente alla data di colloco del contatore), far pervenire al distributore una copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto (redatta ai sensi del suddetto Decreto) compilata dalla ditta esecutrice e attestante l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità; decorso il suddetto termine di 30 giorni senza che sia stata prodotta la Dichiarazione di conformità, il distributore provvederà ad avviare la procedura di sospensione della fornitura gas, secondo quanto previsto dal suddetto Decreto all’Art. 8 comma 5. La documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà pervenire alla società di distribuzione tramite ACOS Energia S.p.A., consegnandola agli uffici di Novi Ligure o di Ovada.
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