ORDINANZA del 22 marzo 2020 – Ministero della Salute e dell’Interno
Testo integrale in PDF:
Art. 1
Ulteriori misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune
diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla
data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di
un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
all’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Roma, 22 marzo 2020
Il Ministro della salute: Speranza
Il Ministro dell’interno: Lamorgese