La «Via» riunisce le autorizzazioni – Revisione per scarti nocivi
Paola Ficco. Tra due settimane saranno operative importanti modifiche al Codice ambientale. Il 13 febbraio entra in vigore, infatti, il secondo correttivo al Codice, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 24 del 29 gennaio). Un decreto profondamente diverso dagli schemi iniziali, perché non solo riscrive integralmente il Codice in materia di Via (Valutazione impatto ambientale), Vas (Valutazione ambientale strategica) e Aia (Autorizzazione integrata ambientale), ma modifica anche la terza (acque) e la quarta parte (rifiuti e bonifiche) del decreto. Non tutte le norme saranno esecutive dal 13 febbraio. In alcuni casi si dovrà aspettare l’attuazione. Fra Via e Vas È immediatamente esecutiva, per esempio, la nuova disciplina di Via, Vas e Aia: l’impatto immediato (e favorevole) per le imprese sta nel fatto che la Via «sostituisce o coordina tutte le altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi», inclusa l’Aia. L’iter autorizzativo di un progetto non è sospeso dalla Via e deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di Via. Per i progetti nazionali, se c’è la Via non c’è bisogno dell’Aia. Per i progetti regionali, invece, le Regioni assicurano che la procedura di Aia sia integrata con quella di Via. Nel caso in cui ci sia bisogno di Aia e Via, inoltre, basta una sola consultazione del pubblico. Per le opere soggette a Vas e Via, nella redazione dei progetti e nella valutazione, «sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della Vas». I provvedimenti adottati senza Vas e/o Via sono annullabili per violazione di legge. I rifiuti Discorso a parte meritano i rifiuti. Il deposito temporaneo del produttore diventa più semplice: decade il parametro bimestrale e resta solo il trimestre, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi (restano salve le soglie dimensionali). In entrambi i casi lo stoccaggio non ha limiti di quantità. Scompare, inoltre, il deposito temporaneo affidato a soggetto terzo. Il recupero agevolato mantiene tutta la sua vigenza e i Dm 5 febbraio 1998, 161/2002 e 269/2005 restano efficaci. Le procedure semplificate per il recupero, poi, sfuggono all’Albo gestori e ritornano alle Province. Le eco-piazzole diventano centri di raccolta di rifiuti conferiti dai “detentori” ma la disciplina è rimessa a un Dm: fino ad allora sarà necessaria l’autorizzazione. Ritorna l’obbligo di vidimazione del registro di carico e scarico, ma a opera delle Ccia. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e (probabilmente) tassa di concessione governativa. Questo obbligo va assolto dal 13 febbraio da tutti i soggetti interessati. Non è stata inserita una norma transitoria: i registri pregressi non sono quindi più validi. Restala possibilità di tenerli su carta formato A4 e il non obbligo di stampa periodica. È questo il dato che inibisce ogni serio controllo perché i fogli mobili possono essere scambiati, anche se vidimati. Ritorna il Mud (Modello unico di dichiarazione) per i produttori di rifiuti non pericolosi, ma solo se hanno più di dieci dipendenti e se producono i rifiuti indicati alle lettere e), d) e g) dell’articolo 184, comma 3 (si veda la scheda a lato). Un Dm regolerà, poi, registro, Mud e formulario telematici; criteri per l’assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali; semplificazione delle procedure per terre e rocce di scavo dei piccoli cantieri e certificato di avvenuto smaltimento. www. ilsole24ore.com Il testo del decreto legislativo